Con l’atto si ordina che “nelle giornate in cui si disputano incontri di calcio della stagione calcistica 2024-2025 e per tutte le partite di calcio disputate che si svolgono nell'impianto ‘Artemio Franchi’, è fatto divieto, nelle aree sotto descritte, ai titolari di esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande sia in sede fissa che su area pubblica, di: somministrare e/o vendere, ancorché per asporto, bevande alcoliche con gradazione oltre 5 gradi; vendere per asporto qualunque bevanda in contenitori di vetro o in lattina da due ore prima dell'orario previsto per l'inizio di ogni incontro di calcio e fino a due ore dopo il termine dello stesso”.
Il divieto in oggetto è in vigore nelle seguenti aree: interno Stadio; viale Cesare Battisti; scalinata di collegamento fra viale Cesare Battisti e viale Vittorio Veneto; viale Vittorio Veneto; via Monte Santo; viale XXV aprile; viale Cesare Maccari; piazza La Lizza; piazza Antonio Gramsci; via dei Gazzani; piazza Giacomo Matteotti; viale Curtatone; via Camporegio numero civico 1; piazza San Domenico. Restano escluse da detto divieto la somministrazione e la vendita delle suddette bevande per il consumo sul posto quando sono associate alla somministrazione di alimenti.